Non va tassato il risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa pranzo. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 156/2026. L’Amministrazione finanziaria ritiene che il risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e il risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo di mensa integrino la fattispecie del risarcimento di un danno emergente, poiché finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti. In quanto tali, le somme, non assumendo rilevanza reddituale, non devono essere tassate. 


questo articolo si trova a pagina 26