La Cassazione tributaria, con la sentenza n. 24175 dello scorso 28 luglio, ha stabilito che il termine di decadenza di 48 mesi per chiedere il rimborso dell’Irap versata in eccedenza non decorre dal pagamento dell’acconto, ma dal versamento del saldo, ogni volta che l’acconto sia stato quantificato con il c.d. metodo storico. E se il saldo non viene versato perché l’acconto ha già coperto per intero l’imposta dovuta, il dies a quo si sposta al giorno in cui quel saldo avrebbe dovuto essere eseguito. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un gruppo bancario e cassato con rinvio la decisione della Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana.
Irap, richiesta in 48 mesi
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