Con la sentenza n. 11553/2026 il Tribunale di Roma ha chiarito che è valida la delega per la partecipazione all’assemblea condominiale conferita in favore della sorella dell’amministratore se manca la prova di un concreto conflitto di interessi. I giudici capitolini hanno rigettato l’impugnazione di una delibera con la quale l’assemblea aveva approvato il bilancio e nominato l’amministratore. Nel caso analizzato una condòmina ne deduceva l’illegittimità in quanto il verbale non consentiva la verifica della regolare costituzione dell’assemblea e la verifica delle maggioranze. Contestate, parimenti, le irregolarità di alcune deleghe; la mancata comunicazione dei dati identificativi di una delegata e, infine, il potenziale conflitto di interessi della delegata stessa, in ragione del suo rapporto di parentela con l’amministratore. 


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