La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 23873 dello scorso 22 luglio, affronta in modo organico la problematica della rilevanza, ai fini delle imposte indirette, del trasferimento al disponente del fondo in trust. Il presupposto che legittima l’imposizione è l’arricchimento gratuito da parte del terzo, che nel trust si realizza con l’originaria istituzione del vincolo e la successiva attribuzione finale a favore di beneficiari che siano diversi dal disponente. Nel tempo il fondo in trust può modificarsi ed essere oggetto di dismissioni e reinvestimenti. E può mutare di valore, incrementandosi o riducendosi rispetto al momento del trasferimento dal disponente al trustee. Tali variazioni qualitative e di valore sono irrilevanti ai fini della neutralità fiscale della riattribuzione patrimoniale al disponente. L’ordinanza chiarisce infatti che non assume rilievo il fatto che i beni ritrasferiti al disponente siano diversi da quelli in origine apportati in trust.
Trust, sui beni trasferiti non c’è alcun prelievo
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