Con la sentenza n. 6558 del 6 agosto scorso il Tribunale di Milano ha dato ragione ad un professionista affermando che il cognome e la parte di un nome non sono sufficienti a formare un dato personale. Il commercialista aveva inviato una email ai suoi numerosi clienti, contenente dati anagrafici parziali e reddituali dei suoi assistiti, informandoli della possibilità di ottenere un contributo statale. La mail conteneva anche l’informativa del compenso richiesto per la pratica. La decisione non deve, però, istigare a comportamenti lassisti perché il Gdpr, come applicato dal Garante della privacy, considera ‘dati personali’ anche quelli non nominativi, se riferibili a persone non solo identificate, ma anche solo potenzialmente identificabili.
Identità? Serve il codice fiscale
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