Alla luce del nuovo comma 3 bis dell’art. 19 del Dlgs 13/2024 come introdotto dal Dlgs 148/2026 ed applicabile a partire dalle opzioni per il biennio 2026-2027, l’integrazione della dichiarazione ridetermina la proposta di concordato e ne garantisce l’efficacia e la corrispondenza alla realtà: ove la correzione determini un maggior reddito sarà naturalmente possibile operare con il ravvedimento operoso. Dal tenore letterale della norma non appare preclusa la possibilità di rideterminare, al ribasso, la proposta originaria. La nuova norma prevede che in caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione o comunicati ai fini della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. 


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