La correzione di un provvedimento del giudice non produce l’effetto di riaprire i termini di impugnazione. È quanto emerge dall’ordinanza n. 24085 dello scorso 27 luglio pronunciata dalla Corte di cassazione. In merito alla procedura di correzione i giudici di legittimità hanno sostenuto che ‘nel processo civile è stato più volte affermato che l’impugnazione delle sentenze relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni, errori materiali o di calcolo può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata’. La Corte di piazza Cavour ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo contro la decisione del tribunale per aver disatteso le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio inerenti il requisito sanitario per il riconoscimento dell’assegno mensile di invalidità.


questo articolo si trova a pagina 23