Nella sentenza n. 32131 del 27 agosto scorso la Corte di cassazione, sez. penale, ha evidenziato che scatta la truffa aggravata per la vendita dell’immobile che l’acquirente scopre gravato da abusi edilizi non sanabili. E ciò perché nel preliminare l’alienante dichiara che il villino è anteriore del 1967 – laddove le costruzioni precedenti alla legge c.d. ‘ponte’ godono di una disciplina più favorevole – mentre ben sa di aver realizzato sui locali interventi senza titolo edilizio: la falsa rappresentazione della regolarità urbanistica integra il dolo specifico della truffa in quanto induce in errore l’acquirente sulla corrispondenza catastale dell’immobile. E costituisce un raggiro che consente al venditore di incassare il corrispettivo del bene affetto da vizi giuridici non eliminabili. 


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