Con la decisione del 3 agosto 2026 la Commissione della Regione Emilia-Romagna  ha stabilito che le cause di incompatibilità previste dal Codice della crisi d’impresa hanno carattere tassativo e richiedono l’esistenza di situazioni oggettivamente idonee a compromettere l’autonomia dell’esperto, come la sussistenza di rapporti di consulenza continuativa o di lavoro con  una delle due parti. Al di fuori di queste ipotesi, l’applicazione estensiva o analogica di limitazioni all’indipendenza del professionista non è consentita, atteso che costituiscono deroghe del tutto eccezionali al principio generale di stabilità dell’incarico. Il provvedimento, inoltre, valorizza la natura dell’attività dell’esperto il cui incarico non integra una consulenza di parte, ma l’esercizio di una funzione sostanzialmente neutrale. 


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