La composizione negoziata della crisi può coinvolgere creditori stranieri e contratti regolati da leggi estere o sottoposti ad arbitrato internazionale. Il Tribunale di Firenze ha stabilito che le misure protettive possono riguardare anche beni di proprietà dei creditori, come le imbarcazioni in costruzione, quando la loro vendita comprometterebbe il risanamento dell’impresa. Dopo la Brexit, non esistono meccanismi internazionali automatici che garantiscano il riconoscimento nel Regno Unito delle misure protettive italiane. La loro efficacia deriva quindi direttamente dalla disciplina italiana della Cnc e dagli obblighi di buona fede, correttezza e collaborazione nelle trattative. Il creditore straniero che partecipa alla composizione negoziata accetta il quadro normativo italiano, pur restando applicabile la legge scelta per il contratto. Le regole della Cnc, però prevalgono sulla disciplina contrattuale.
La composizione prevale sulle leggi dei creditori esteri
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