La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 21708/2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore che, dopo un’assemblea chiusa per mancanza di quorum, aveva trasmesso ai condòmini un verbale dattiloscritto difforme da quello redatto in seduta e arricchito di espressioni lesive della reputazione di un condòmino. La pronuncia conferma le decisioni di merito e fissa i limiti della verbalizzazione scriminata. L’integrazione dattiloscritta deve riprodurre fedelmente la discussione, perché ogni ampliamento ‘orientato’ che trascenda l’informazione dovuta espone a responsabilità.
Il verbale dell’assemblea deve essere trascrizione fedele
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