La Corte di cassazione esclude l’abolitio criminis per il reato di abbandono di rifiuti: l’abrogazione dell’articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 ha comportato solo lo spostamento della fattispecie nell’art. 255, comma 1.1. Tra le due disposizioni sussiste, infatti, piena continuità normativa, per cui il reato continua ad essere punibile. Cambiato solo il trattamento sanzionatorio, oggi più severo per l’abbandono di rifiuti non pericolosi. La Cassazione chiarisce inoltre che l’abbandono di rifiuti speciali da parte delle imprese integra sempre l’illecito penale dell’art. 255, comma 1.1. La sanzione amministrativa dell’art. 255, comma 1.2 riguarda invece il semplice cittadino che abbandona rifiuti urbani accanto ai cassonetti , salvo che il fatto costituisca reato. Pertanto, non vi è stata depenalizzazione: per le imprese l’abbandono incontrollato di rifiuti resta un reato.
L’abbandono dei rifiuti continua a essere reato
questo articolo si trova a pagina 27