L’imprenditore in composizione negoziata può presentare una transazione fiscale destinata ad essere attuata nel successivo strumento di regolazione della crisi, come l’accordo di ristrutturazione. Ciò può essere utile per beneficiare, ad esempio, dell’estensione degli accordi ai creditori non aderenti o del cram down fiscale. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/2026, conferma questa possibilità. Diverso è il caso in cui l’accordo fiscale sia stato già concluso durante la composizione negoziata e successivamente l’impresa debba accedere a un’altra procedura. L’accordo si risolve automaticamente solo in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata, accertamento dello stato di insolvenza o mancato pagamento protratto oltre 60 giorni. Pertanto, il semplice accesso ad altre procedure di regolazione della crisi non determina di per sé la risoluzione dell’accordo fiscale. 


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