Il Consiglio nazionale dei commercialisti, in risposta a un quesito formulato dall’Ordine di La Spezia, ha affermato che il rapporto di coniugio tra due commercialisti soci della stessa società non determina, di per sé, una situazione di incompatibilità professionale. E non comporta neppure l’automatica imputazione a entrambi delle partecipazioni societarie o dei poteri gestionali. A rilevare sono infatti i ruoli effettivamente ricoperti all’interno della società. Il caso riguarda una società di servizi strumentali all’esercizio della professione partecipata da due coniugi, entrambi iscritti all’Albo: uno socio di minoranza e amministratore unico con tutti i poteri gestionali, l’altro mero socio, seppure di maggioranza. Il dubbio riguarda l’applicazione del criterio della prevalenza previsto dall’art. 4, comma 2, del Dlgs 139/2005. 


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