Nella sentenza del 2 settembre, T-397/25, il Tribunale Ue ha chiarito che la locazione in esenzione da Iva di un immobile comporta l’obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta in origine fruita sulle spese di acquisto, costruzione o ristrutturazione di tale immobile. Ciò anche nel caso in cui la locazione, riguardante un fabbricato strumentale all’esercizio dell’impresa, sia posta in essere dal locatore contestualmente al trasferimento, allo stesso locatario, dei restanti cespiti dell’azienda in regime di esclusione dall’imposta e l’immobile continui quindi ad essere utilizzato dal locatario-cessionario per proseguire l’attività imponibile dell’azienda acquistata. Il locatore, infatti, non può far valere, per escludere l’obbligo della rettifica, la circostanza che l’immobile sia utilizzato da un altro soggetto per effettuare operazioni imponibili.
Affitti esenti, scatta rettifica Iva
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