Con la sentenza n. 31399/2026 la Corte di cassazione ha chiarito che scissione societaria e distrazione non sono automaticamente equivalenti. La semplice riduzione del patrimonio della società scissa, poi sottoposta a liquidazione giudiziale, non è sufficiente a configurare la bancarotta fraudolenta. È necessario verificare concretamente se l’operazione abbia determinato una sostanziale spoliazione della società, privandola dei principali fattori produttivi. Il giudice è tenuto a considerare, tra gli altri elementi, la situazione economico-finanziaria, le cointeressenze degli amministratori, la logica imprenditoriale dell’operazione e la prosecuzione dell’attività. La pericolosità per i creditori va valutata ex ante, sulla base delle condizioni esistenti al momento della scissione. Pertanto, né il fallito né l’esito economico negativo dell’operazione possono trasformare, da soli, una scelta imprenditoriale in una condotta penalmente rilevante.
Prova rafforzata per le distrazioni nella scissione societaria
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