Nell’ordinanza n. 24903 dello scorso 31 agosto la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha stabilito che il limite di reddito per ottenere l’assegno d’invalidità civile si calcola al lordo delle imposte. Conta l’imponibile Irpef dell’assicurato Inps al netto soltanto degli oneri deducibili, dunque contributi previdenziali e spese mediche, e non anche delle ritenute fiscali. Il riferimento della norma ai redditi ‘assoggettabili’ e non assoggettati all’imposta, infatti, riguarda la natura qualitativa e non il suo ammontare netto dopo le detrazioni. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’Inps che già in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ha eccepito il difetto d’interesse ad agire dell’uomo che chiedeva l’invalidità civile. 


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