Con la sentenza n. 24861 del 31 agosto 2026 la Cassazione delinea il perimetro temporale entro cui si deve muovere l’autorità garante della privacy. Il garante ha infatti un anno di tempo per definire il reclamo, ma il termine ha natura ordinatoria e non perentoria perché serve a garantire alla parte una sollecita conclusione del procedimento che ha promosso. Non si tratta, invece, della scadenza finale entro cui l’autorità deve esercitare il potere sanzionatorio avviato in autonomia dal garante, seppure in seguito al reclamo: è un procedimento, quest’ultimo, disciplinato da una normativa distinta, cui non risulta applicabile il termine di decadenza annuale. La contestazione, invece, deve avvenire entro 120 giorni dall’accertamento della violazione. E attenzione: si tratta di un termine non per emettere la sanzione ma soltanto per notificare le contestazioni, che decorrono dal completamento dell’istruttoria.
Privacy, la Cassazione fa ordine
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