Il pvc della polizia tributaria inchioda il bancarottiere. Infatti, costituisce una prova documentale utilizzabile nel processo penale. Se emergono indizi di reato a carico dell’interessato, occorre procedere assicurando le garanzie difensive previste dall’art. 220 disp. att. Cpp, altrimenti la parte del documento redatta in epoca successiva non può assumere efficacia probatoria. L’imputato per reati fallimentari, tuttavia, resta incastrato dalle indagini se non indica in modo specifico quali sono le acquisizioni compiute dalle Fiamme gialle e confluite nel verbale che non sarebbero utilizzabili perché effettuate quando erano emersi già indizi di reità a suo carico. Né dimostra che, escludendo il pvc, le altre prove non sarebbero sufficienti a far scattare la condanna. Così la Cassazione penale, nella sentenza n. 32819 di ieri.
Bancarottiere inchiodato da pvc
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