Con la sentenza n. 134 depositata l’8 aprile 2026 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che lede il decoro della professione l’avvocato che pubblicizza la propria attività a prezzi stracciati o con abbonamento. Il caso trae origine dall’applicazione della sanzione disciplinare della censura da parte del Consiglio distrettuale di disciplina di Firenze ad un legale. L’addebito disciplinare traeva origine dall’impiego da parte del legale di mezzi non consoni al decoro della professione nel corso dell’attività di promozione della sua immagine professionale. Il Cnf ha infatti esaminato la questione relativa alle modalità di promozione dell’attività del legale. Oggi la pubblicità è consentita, tuttavia deve svolgersi secondo precisi criteri e nell’osservanza di limiti e vincoli. Questo, in ragione dell’importanza della professione forense.
Lede il decoro della professione il legale che si propone in abbonamento
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