Nella causa C-661/24 l’avvocato generale affronta il delicato equilibrio tra la tutela della privacy e l’interesse pubblico al contrasto delle frodi online. La conservazione dei dati di traffico e di ubicazione è ammissibile solo se prevista dalla legge, strettamente necessaria e proporzionata allo scopo perseguito. In casi particolari può essere consentita anche una conservazione generalizzata, purché siano adottate rigorose garanzie tecniche per impedire il collegamento tra diverse categorie di dati. La conservazione deve inoltre essere limitata a quanto indispensabile e non consentire di ricostruire informazioni dettagliate sulla vita privata degli utenti. Gli stessi principi assumono rilievo per la conservazione dei dati e dei documenti fiscali utilizzati dalle autorità per accertamenti e contrasto alle frodi.


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