La Corte di cassazione penale, nella sentenza n. 27666/2026 depositata lo scorso 23 luglio, ha stabilito che la mancata esibizione dei documenti contabili non fa scattare in automatico il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili. Né si possono presumere automaticamente l’impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d’affari o anche la finalità di evasione: si tratta di elementi costitutivi autonomi della fattispecie che il giudice ha l’obbligo di accertare e motivare specificamente, dando conto dei processi inferenziali utilizzati, a pena di vizio di motivazione. 


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