Alla parte soccombente spetta il compito di rifondere quella vittoriosa nel pagamento delle spese processuali sostenute, anche quelle relative al consulente tecnico di parte e ciò indipendentemente dal fatto che abbia (o meno) già provveduto al pagamento della parcella. A sostenerlo sono le Sezioni Unite della Corte di cassazione nell’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026. Per i giudici la nomina del consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, pertanto la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite, ‘va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto’.
Processo, chi perde paga i periti
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