Nella sentenza n. 24226 dello scorso 27 luglio la Corte di cassazione civile ha affermato che è valida la vendita dell’immobile anche se sono emerse difformità edilizie. Infatti si è scoperto che i locali non sono conformi alle planimetrie catastali. Valido il trasferimento oneroso del bene se risulta veritiera la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, inserita nel rogito, secondo cui lo stabile è stato costruito in epoca anteriore al 1°settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765/67 ovvero la c.d. legge ‘ponte’, vero spartiacque nel diritto urbanistico italiano, che ha limitato l’edificazione nei Comuni senza piani. La nullità è esclusa nonostante si scoprano abusi edilizi successivi nell’immobile. Le difformità infatti rilevano sul piano contrattuale ma non travolgono la validità del negozio traslativo. 


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