Servono 15 giorni di assenza ingiustificata sul posto del lavoro per invocare le dimissioni del lavoratore per fatti concludenti. Non è utilizzabile, invece, l’eventuale e più breve termine previsto dal Ccnl ai fini del licenziamento disciplinare. A stabilirlo è la Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 508/2026, che ha provato a mettere ordine nel contrasto giurisprudenziale sulle dimissioni di fatto. La pronuncia è una lettura favorevole alla posizione del lavoratore, bocciando la scorciatoia di termini brevi previsti dai contratti collettivi per il licenziamento disciplinare, senza, tuttavia, risolvere il contrasto tra i giudici. La nuova sentenza si pone in contrasto con l’orientamento del Tribunale di Milano che ammette invece l’utilizzo del termine disciplinare fissato dalla contrattazione collettiva. 


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