Il Tribunale di Bari, nella sentenza n. 808 del 2026, ha affermato che si annulla di diritto la pretesa di enti e agenti della riscossione se, entro 220 giorni dalla presentazione dell’istanza con la quale il contribuente dichiara che sussistono le condizioni per lo sgravio, l’ente creditore non riscontri la richiesta. La controversia nasce da un’opposizione proposta da una srl contro l’atto di pignoramento presso terzi con il quale l’agente della riscossione aveva ordinato a una banca di pagargli 443 mila euro, di cui si era affermato creditore nei confronti della società. Secondo la società gli importi richiesti erano relativi a somme risultanti da più cartelle, alcune delle quali erano state sospese in altro giudizio, mentre per altre era intervenuto il pagamento. Aggiungeva di aver già esposto all’agente della riscossione le proprie ragioni, ma di non aver avuto riscontro nei termini di 220 giorni. Pertanto, chiedeva l’annullamento dell’atto di pignoramento e dei provvedimenti presupposti. 


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