Con la sentenza n. 1588 dello scorso 22 maggio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha sostenuto che la disciplina domestica delle società non operative è incompatibile con il diritto Ue nella misura in cui condiziona il diritto alla detrazione Iva al raggiungimento di una somma minima di volume d’affari o al superamento del test di operatività. Questo in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza 7 marzo 2024 (causa C-341/22). La controversia trae origine dal disconoscimento di un credito Iva effettuato dall’Agenzia delle Entrate mediante controllo automatizzato ai sensi dell’art. 54-bis del Dpr 633/1972, sfociato nell’emissione di una cartella di pagamento. 


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