La Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 24981 dello scorso 3 settembre,  ha stabilito che il lavoratore mantiene la Naspi che ha percepito fra il licenziamento, poi dichiarato illegittimo, e il momento in cui ha optato per l’indennità sostitutiva al posto della reintegra. Non è sufficiente il mero ordine giudiziale, dunque la reintegrazione di diritto, a far cessare lo stato di disoccupazione involontaria, cessazione che consente all’Inps di non erogare più la prestazione previdenziale. Ma serve l’effettivo ripristino di fatto del rapporto, con la percezione della retribuzione. Dopo una doppia sconfitta in sede di merito i giudici di legittimità accolgono il ricordo di due lavoratori. Atti al giudice del rinvio. Sbagliano Tribunale e Corte d’appello a stabilire l’indebita percezione della Naspi tra il licenziamento e l’opzione per l’indennità sostitutiva. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Licenziamento illecito, perde la Naspi chi sceglie l’indennità sostitutiva’ – pag. 33)


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