La Corte di cassazione, per la prima volta, si è pronunciata su uno dei punti più qualificanti dell’ultimo decreto sicurezza che ha riformulato l’art. 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti, con l’inserimento della previsione che ‘il fatto non si considera di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell’azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale’. In materia di stupefacenti, la nozione di abitualità della condotta prevista come elemento che impedisce il riconoscimento della lieve entità del fatto, esige una serialità delle condotte che evidenzia una stabile propensione all’attività criminosa e si colloca su un piano distinto dalla non occasionalità, che presuppone invece una condotta non solo episodica, senza raggiungere quel grado di reiterazione e stabilità che caratterizza l’abitualità. 


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