Arriva dalle Camere penali una delle prime analisi del Ddl di riforma del decreto 231. Il documento evidenzia come, con la riforma, la colpa di organizzazione è elevata a elemento costitutivo dell’illecito, con superamento della distinzione tra reati degli apicali e dei sottoposti quanto al regime probatorio dell’esimente, e con definitivo abbandono, anche formale, del meccanismo di inversione dell’onere della prova. Una soluzione in linea con la giurisprudenza della Cassazione. Convincente la nuova procedura di estinzione dell’illecito per l’ente che elimina le carenze organizzative, estesa anche alla materia ambientale e tributaria e il rafforzamento dello statuto processuale dell’ente. Piacciono ai penalisti l’obbligo per il pm di contestare specificamente le carenze organizzative, la giurisdizione dell’archiviazione e l’ancoraggio del sequestro preventivo ai gravi indizi di responsabilità.
Riforma 231, l’onere della prova tocca al Pm
questo articolo si trova a pagina 33