L’Inps, con il messaggio diffuso ieri, ha illustrato le modalità di recupero dello sgravio contributivo previsto dalla legge n. 608/96 in favore delle imprese che hanno sottoscritto contratti di solidarietà i cui periodi di Cigs risultano conclusi entro il 30 novembre 2025. Possono accedere al beneficio le sole imprese presenti nell’elenco allegato al messaggio. In merito all’ammontare dello sgravio, l’Istituto precisa che ciascuna azienda non potrà eccedere l’importo contenuto nei decreti direttoriali di ammissione al trattamento di integrazione salariale. Entro il tetto di spesa, ciascuna azienda potrà recuperare le somme effettivamente spettanti. L’agevolazione contributiva va applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro, come previsto dal contratto. Per ciascun periodo di paga collocato all’interno del periodo autorizzato, i datori di lavoro ammessi al beneficio possono fruire di un abbattimento della contribuzione a loro carico nella misura del 35%. La misura riguarda solo i lavoratori che nei singoli mesi abbiano avuto una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Via al recupero sgravi sulla Cigs conclusa entro il 30 novembre 2025
questo articolo si trova a pagina 32