Nella norma di comportamento n. 239 di ieri l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Aidc) ha sostenuto che la somma di denaro corrisposta alla controparte, nell’ambito di un accordo transattivo, affinché desista dal proseguire o dall’instaurare una lite giudiziaria, non è soggetta all’Iva, non potendo considerarsi il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante per l’imposta, giacché non sussiste la fornitura di un servizio comportante un consumo, presupposto economico necessario per l’assoggettamento al tributo. Oltre al trattamento Iva delle transazioni la massima distingue la transazione ‘dichiarativa’ e quella ‘novativa’.
Senza Iva la somma per rinunciare alla lite
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