La Cassazione tributaria, nell’ordinanza n. 25109 dello scorso 7 settembre, dice no alla duplicazione nei diritti camerali. Dopo la fusione, la società incorporante non è tenuta al pagamento annuale per le unità locali già appartenenti alle società incorporate e per le quali queste ultime hanno già provveduto al versamento per la stessa annualità. L’operazione, infatti, determina una successione universale nelle posizioni giuridiche della società incorporata, che si estingue. E comporta una continuità aziendale: l’incorporante risulta dovuta a corrispondere il diritto annuale soltanto per la sede e le unità locali nuove o preesistenti ma estranee alla fusione. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso della banca.
Diritti camerali, no a doppioni
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