Obbligazioni digitali. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 170 di ieri, ha affermato che ai fini del prelievo dell’imposta sostitutiva sui proventi delle obbligazioni e titoli assimilati, il soggetto deputato alla gestione del registro per la relativa emissione e circolazione in forma digitale, non rientra tra gli intermediari all’uopo qualificati e non assume la veste di ‘banca di primo livello’, ovvero di soggetto legittimato a raccogliere le autocertificazioni dei titolari non residenti e a trasmettere all’Amministrazione finanziaria dati ed informazioni circa la applicazione/non applicazione del prelievo medesimo. L’Agenzia ricorda che la relazione illustrativa al decreto chiarisce che, per tali strumenti, restano ferme sia la disciplina impositiva sia le modalità applicative previste per i corrispondenti strumenti finanziari non digitali.
Fintech, se la sbriga l’emittente
questo articolo si trova a pagina 27