Nella sentenza n. 32830 dello scorso 3 settembre la Cassazione penale ha condannato per bancarotta fraudolenta l’amministratore di fatto anche se non è lui a gestire al 100% la società poi fallita. Ai fini del reato fallimentare, infatti, l’art. 2639 c.c. non esclude che il vero dominus dell’impresa possa esercitare i poteri direttivi in concomitanza con soggetti di diritto che svolgono altre funzioni tipiche della qualifica. Costituisce un’operazione dolosa, poi, la cessione di ramo d’azienda con cui si trasferiscono al terzo know-how, contratti e appalti senza un corrispettivo documentato: si tratta di una scelta priva di logica imprenditoriale che si risolve solo nel depauperare il patrimonio della società cedente. 


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