Sulla base della recente ordinanza della Cassazione (n. 22999/2026) il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro nella comunicazione inviata ai consigli provinciali ha evidenziato che il professionista può rispondere dei commenti diffamatori pubblicati da terzi sulle proprie pagine social. La responsabilità può sorgere quando, venuto a conoscenza del contenuto lesivo, non si attivi tempestivamente per rimuoverlo. La presenza di avvertenze generiche o di regole della community non basta, di per sé, a escludere la responsabilità: il gestore della pagina deve valutare le segnalazioni ricevute e intervenire tempestivamente una volta acquisita conoscenza del carattere diffamatorio del contenuto.
Occhio ai commenti sui Social
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