La sezione lavoro del Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3844 dello scorso 8 settembre, ha affermato che il rapporto di lavoro del rider deve essere qualificato come lavoro subordinato quando l’autonomia formale riconosciuta al lavoratore è, nella concreta esecuzione del rapporto, condizionata dai meccanismi della piattaforma e dall’algoritmo, se questi meccanismi incidono sulle occasioni di lavoro e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni. Si tratta di una sentenza che non arriva isolata ma che si inserisce in un percorso molto tortuoso, quello della qualificazione del lavoro tramite piattaforme. La controversia riguardava un rider che aveva lavorato per alcuni mesi sulla base di contratti formalmente qualificati come prestazioni d’opera ex art. 2222 c.c..
È dipendente il rider diretto dall’algoritmo
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