La pubblicità che evidenzia i benefici ambientali dell’acqua di rubinetto rispetto a quella imbottigliata non è, di per sé, greenwashing. Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 18269 del 6 giugno 2026, accogliendo la tesi dell’impresa controricorrente che produce rubinetteria (Grohe Spa) e destinata a diventare un punto di riferimento nel contenzioso sui c.d. ‘green claims’, ovvero i messaggi pubblicitari che richiamano sostenibilità, tutela dell’ambiente e riduzione dell’impatto ecologico. Secondo la Federazione ricorrente, invece, quei messaggi costituivano un classico caso di greenwashing. Per i giudici di legittimità il messaggio pubblicitario non attribuisce al prodotto qualità ambientali inesistenti, ma valorizza un dato obiettivo: usare acqua di rete riduce il consumo di bottiglie di plastica e, di conseguenza, l’impatto ambientale legato alla loro produzione.
Il richiamo all’ambiente in pubblicità è legittimo se c’è riscontro oggettivo
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