La Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 23928/2026, ha affermato che l’iscrizione di ipoteca esattoriale non interrompe i termini di prescrizione: per i tributi la prescrizione si realizza decorsi dieci anni, mentre per sanzioni e interessi questa  è quinquennale, con l’onere della prova degli atti interruttivi a carico dell’ufficio. Il termine quinquennale può diventare decennale solo in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato, non per la semplice definitività della cartella. L’onere di dimostrare gli atti interruttivi della prescrizione grava sull’ufficio, chiamato a produrre gli atti completi e non solo le relative ricevute di notifica. Inoltre, gli atti interruttivi devono indicare con precisione le cartelle e i crediti cui si riferiscono, per consentire di verificare l’effettiva interruzione della prescrizione. 


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