Nella sentenza dello scorso 2 settembre, T-413/25 il Tribunale Ue ha stabilito che l’articolo 19 della direttiva Iva consente ai Paesi membri di escludere dall’assoggettamento all’imposta la cessione totale o parziale di una universalità di beni a un beneficiario che prosegue l’attività. Per i Paesi che usufruiscono di questa facoltà (tra i quali c’è l’Italia), la norma unionale ha effetto diretto e vincolante; ciò anche in merito ai margini di discrezionalità loro accordati dal secondo comma per stabilire eventuali restrizioni, le quali devono rispondere ai criteri ivi indicati e non fondarsi su distinzioni della tipologia reddituale. Ai fini Iva la normativa Ue richiede che il cessionario prosegua la gestione dell’attività e non opti per la liquidazione. Questa nozione di azienda ai fini Iva è più restrittiva rispetto a quella prevista dal diritto italiano, dove può bastare la mera potenzialità dell’esercizio dell’impresa. Se manca la volontà di continuare l’attività, il trasferimento è soggetto a Iva e non trova applicazione l’imposta proporzionale di registro. 


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