Iva in edilizia. Il riferimento al concetto generico di ‘ristrutturazione’ è spesso causa di errori sanzionati per questo è consigliabile fare riferimento nella pratica edilizia alla tipologia dei lavori, con richiamo normativo. Così, se l’impostazione fiscale dell’operazione è coerente col titolo edilizio, difficilmente il fisco potrà sollevare obiezioni. Infatti, in base a quanto confermato dalle Entrate, la qualificazione dell’intervento spetta agli organi competenti in tema di classificazione urbanistiche. Nell’ipotesi di errore d’aliquota in eccesso, non è prevista alcuna sanzione specifica per l’emittente ma la svista potrebbe causare un danno collaterale in caso di mancato versamento del tributo. Infatti, l’imposta indicata è dovuta e si applicherebbe quindi la sanzione per omesso versamento dell’Iva addebitata in eccesso. Tale aggravio andrebbe valutato per le operazioni effettuate nei confronti dei privati alla luce delle indicazioni ritraibili dalla Corte di giustizia Ue.


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