Nella sentenza n. 81 dello scorso 30 marzo il Consiglio nazionale forense ha chiarito che va richiamato il legale che prova a contattare il magistrato fuori udienza. Questo, anche nel caso in cui sia personalmente parte del procedimento. Il caso riguardava un avvocato stabilito, sottoposto a procedimento disciplinare per aver ‘interloquito direttamente con il giudice in merito al procedimento in corso’, nel quale egli stesso era parte processuale, inviandogli per e-mail ‘giurisprudenza e ulteriori considerazioni sulla vicenda oggetto della causa e, dopo essere stato invitato ad astenersi da ulteriori trasmissioni, inviandogli un’ulteriore mail di scuse, con cui precisava che quanto scritto era già stato esposto in giudizio’: secondo il Consiglio distrettuale di disciplina il professionista andava sanzionato con il richiamo verbale.
Un muro tra avvocati e giudici
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