La giurisprudenza penale di legittimità e le norme sulla privacy legittimano l’utilizzo dell’audio dei lavori assembleari anche senza il consenso dei partecipanti alla riunione. Dunque, la registrazione può essere usata come mezzo di prova nell’impugnazione delle deliberazioni condominiali, per esempio per dimostrare che l’esito delle votazioni è stato diverso da quello riportato nel verbale. Occorre solo verificare l’effettivo utilizzo che il soggetto partecipante alla conversazione intende fare della relativa registrazione. La Cassazione, nella sentenza n. 36747/2003, ha spiegato che non può sostenersi che la divulgazione del contenuto del colloquio da parte di chi lo ha registrato sarebbe inibita dall’art. 15 Cost., posto che il diritto alla riservatezza, non atteggiandosi come componente essenziale del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, non si pone come valore costituzionalmente protetto e cede di fronte all’esigenza di formazione e conservazione di un mezzo di prova. 


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