Per molti anni l’assegno di separazione e di divorzio sono stati governati dal criterio del tenore di vita matrimoniale. Nel 2017, però, questo parallelismo si spezza. Con la sentenza n. 11504/2017 viene infatti abbandonato, per l’assegno divorzile, il criterio del tenore di vita matrimoniale e si afferma che l’assegno ha una funzione esclusivamente assistenziale ed è dovuto al coniuge che non dispone di mezzi sufficienti per essere indipendente. Nel 2018, con la sentenza n. 18287, le Sezioni Unite correggono la rigidità di questa impostazione confermando l’abbandono del criterio del tenore di vita, ma attribuiscono all’assegno divorzile una funzione non soltanto assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. L’assegno deve tener conto del fatto che durante il matrimonio uno dei coniugi possa aver sacrificato o ridotto le proprie prospettive professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia, alla cura dei figli o per consentire all’altro coniuge di sviluppare la propria attività e il proprio patrimonio.


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