Le dimissioni per fatti concludenti dividono la giurisprudenza di merito su una questione centrale: se il termine rilevante ai fini della presunzione di dimissioni coincida con quello previsto dal Ccnl per attivare il licenziamento disciplinare oppure debba essere specificamente disciplinato dalla contrattazione collettiva con riferimento alla nuova fattispecie. Per alcuni tribunali rileva il termine previsto dal Ccnl per il licenziamento disciplinare in caso di assenza ingiustificata. Per altri giudici, invece, tale termine non è applicabile perché le due discipline hanno finalità diverse e i contratti collettivi sono anteriori alla nuova norma. In mancanza di una specifica previsione contrattuale sulle dimissioni per fatti concludenti, prevale il termine legale di 15 giorni. Il datore di lavoro deve comunicare la situazione all’Ispettorato solo dopo il decorso del termine e il lavoratore può dimostrare cause di forza maggiore o fatti imputabili al datore. 


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