Il confine tra l’impresa che continua l’attività e quella che opera solo per arrivare verso la liquidazione, assume rilievo quando dalla qualificazione dell’iter concorsuale dipende la possibilità di forzare l’adesione dell’Erario. Sul punto si è espressa la Corte d’appello di Milano con la sentenza del 9 luglio scorso che ha respinto il reclamo della debitrice contro la decisione del Tribunale di Milano il quale aveva dichiarato inammissibile la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione e aperto la liquidazione giudiziale. Nel caso esaminato i giudici d’appello hanno escluso il cram down fiscale perché la continuità aziendale prospettata era solo formale. L’impresa prevedeva di continuare l’attività per 13 mesi, ma le risorse per i creditori sarebbero provenute da finanziamenti e liquidità di terzi. Inoltre mancava un piano industriale attendibile che dimostrasse la capacità dell’attività di generare flussi sufficienti al risanamento. Quindi, la continuità non coincide con la semplice prosecuzione materiale dell’attività ma deve essere sostenibile e funzionale al superamento della crisi. 


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