Nella sentenza n. 25139 dello scorso 8 settembre la Corte di cassazione, sezione civile, ha sostenuto che se il venditore dell’immobile è colpevole in quanto ha taciuto l’abuso edilizio, deve risarcire il danno da evizione parziale, ovvero la privazione di parte del bene. A meno che non fornisca la prova contraria sul nesso tra il proprio inadempimento e le conseguenze causalmente presumibili secondo un criterio di oggettiva normalità: deve dunque dimostrare che l’aver taciuto all’acquirente l’ordine di demolizione dei manufatti non ha inciso sul ritiro del progetto di riqualificazione presentato al Comune dal compratore. Nella garanzia per evizione il credito per la riduzione del prezzo è pari alla differenza fra il corrispettivo iniziale e quanto ottenuto dalla rivendita del bene residuo al fine di ripristinare l’equilibrio contrattuale.
Casa, un salvagente al venditore
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