Con la sentenza n. 11091/2026, depositata il 10 luglio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha stabilito che lo scarto della comunicazione di opzione per lo sconto in fattura si può impugnare davanti al giudice tributario. A farlo, però, deve essere il beneficiario della detrazione, non l’impresa che ha eseguito i lavori. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso di una società consortile per difetto di legittimazione attiva. Nel caso analizzato l’impresa aveva firmato con un condominio un contratto d’appalto per i lavori legati al superbonus con sconto in fattura.
Lo scarto ? Si può impugnare
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