Il difensore distrattario, ovvero quello che ha ottenuto dal giudice che le spese e onorari siano corrisposti direttamente a lui, può rivolgersi al cliente anche per la parte di credito che va oltre la somma liquidata dal magistrato e pagatagli dalla parte soccombente. Così come può chiedere all’assistito l’intesa somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. Il provvedimento del giudice instaura fra il legale e il soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Il tutto anche nel processo tributario. Così si è espressa la Cassazione civile, sezione tributaria, nell’ordinanza n. 25280 del 14 settembre scorso.
Il difensore distrattario può bussare alla porta del cliente
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