La Corte di appello di Milano, nella sentenza n. 1917/2026, ricorda che il diritto di sopraelevazione non comporta, di per sé, la proprietà del solaio. Per i giudici la proprietà del sottotetto deve risultare dal titolo oppure dalle caratteristiche e dalla funzione del bene. La vicenda sottoposta ai giudici milanesi riguardava un condominio composto da 4 piani e da un sottotetto. Un condòmino, proprietario di due appartamenti all’ultimo piano, era titolare anche di una porzione di sottotetto. Nel 2021 aveva avviato lavori per suddividere gli spazi e collegare alcune porzioni di sottotetto agli appartamenti sottostanti. Nel corso dei lavori, tuttavia, alcune varianti al progetto avevano ricompreso nelle nuove unità porzioni di solaio ritenute condominiali. Pertanto il condominio agiva in giudizio contro il condòmino che riteneva, invece, di essere proprietario delle aree controverse.
La proprietà del sottotetto va prova al di là del diritto di sopraelevazione
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